È stato istituito, ufficialmente dal 2 marzo, un “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali” presso l’INPS.
Una notizia importante per tutti i lavoratori degli studi professionali con più di 3 dipendenti, compresi apprendisti, che possono quindi richiedere un sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In questo articolo spieghiamo concretamente gli aspetti principali del fondo.
Fondo di solidarietà bilaterale per studi professionali: chi può accedervi
Il fondo è riservato agli studi professionali con i seguenti requisiti:
- Esercenti attività professionali;
- Fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale (Titolo I del D.Lgs n. 148/2015);
- Occupano mediamente più di tre dipendenti.
Il fondo è stato istituito per garantire tutele in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, oltre che in caso di perdita di lavoro.
Quali lavoratori possono beneficiare del fondo di solidarietà bilaterale riservato agli studi professionali?
I beneficiari del fondo, oltre che essere dipendenti di studi professionali con almeno tre lavoratori subordinati, devono avere i requisiti riportati di seguito:
- Avere un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento;
- Durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro, non possono svolgere attività lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegnano ad un percorso di riqualificazione.
Interventi del fondo: integrazione salariale ordinaria e straordinaria
Il fondo si attiva nel momento in cui è necessaria una riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, sia a causa di situazioni ordinarie che straordinarie, attraverso le due formule classiche dell’integrazione salariale:
- Integrazione salariale ordinaria:
- dovuta a situazioni temporanee non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- dovuta a situazioni temporanee di mercato;
- Integrazione salariale straordinaria, dovuta a riorganizzazioni o crisi aziendali.
Quanto viene corrisposto al lavoratore e per quanto tempo?
Accedendo al fondo il lavoratore ha diritto all’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Ovviamente le ore massime conteggiate sono pari al limite contrattuale settimanale e il tetto massimo di retribuzione si attiene alla normativa sulle integrazioni salariali.
Per l’accesso a tale prestazione, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.
Conclusione
In questo articolo abbiamo chiarito alcuni aspetti del Fondo di Solidarietà Bilaterale per gli studi professionali.
Se vuoi maggiori informazioni o vuoi attivare il fondo non esitare a contattarci.