Il mobility manager: cos’è, che cosa fa, chi è obbligato ad adottare tale figura

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Per favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dei mezzi di trasporto privati, con la L.34 del 19 maggio 2020 con attuazioni contenute nel DM 12 maggio 2021, è stata introdotta la figura del mobility manager.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in province, regioni o comuni con più di 50.000 abitanti, sono obbligate ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL).

Questo documento verrà redatto appunto da un mobility manager, che ha competenze per la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.

Il mobility manager viene nominato tra i dipendenti oppure in outsourcing, affidandosi ad un consulente esterno che ha tutte le qualifiche per supporto professionalmente le aziende in modo continuativo sulle attività di pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Ebbene dunque le aziende aventi unità locale con almeno 100 dipendenti saranno obbligate ad adottare un PSCL, redatto con la consulenza di un mobility manager.

Per la verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese (e PA), operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro. Tale “altro” pare includere dunque anche i lavoratori somministrati.

Venendo alle altre tipologie contrattuali “atipiche”, visto che la presenza deve essere stabile, e cioè “quotidiana continuativa”, pare di potersi escludere i lavoratori occupati con contratto di lavoro intermittente. Dubbio invece sugli apprendisti, ma per la finalità della norma dovranno essere computati al pari degli altri dipendenti.

In assenza di indicazioni ufficiali, il dubbio rimane anche per i dipendenti a tempo determinato e per i part-time. I primi dunque si computeranno ai sensi dell’articolo 27 del citato D.Lgs n. 81/2015, ovvero tenendo conto del numero medio mensile di tali lavoratori impiegati negli ultimi due anni.

Per i secondi invece, se la loro presenza è “quotidiana continuativa”, e quindi se si tratta di part time orizzontale, vanno inclusi nel computo.

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Ma a cosa serve il PSCL?

Tale piano è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato.

Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa (o la PA) che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Attenzione, il PSCL, una volta predisposto va inviato obbligatoriamente al Comune territorialmente competente, entro 15 giorni dall’adozione, che potrà a sua volta richiedere integrazioni dello stesso stipulando accordi di programma per l’applicazione dello stesso entro i successivi 60gg.

Nota bene: in fase di prima applicazione, i Piani degli spostamenti casa-lavoro sono adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del medesimo Decreto 12 maggio 2021. Poiché la data di entrata in vigore del Decreto è il 27 maggio 2021, la prima scadenza prevista è il prossimo 22 novembre 2021.

Ma cosa fa il Mobility Manager?

Il processo di lavoro del Mobiliy Manager si può riassumere in tre macro aree: 

1. la creazione della rete di relazioni. Il Mobiliy Manager deve conoscere il territorio nel quale opera ed effettuare indagini su come le persone si spostano. Inoltre deve prendere contatti con tutti quei soggetti che, nel territorio, si occupano di mobilità: l’azienda di trasporto pubblico, i fornitori di servizi per la mobilità, ecc. Sono questi i soggetti che gli consentono di definire e scegliere possibili modalità alternative all’auto nel percorso casalavoro; 

2. la creazione degli strumenti. In questa fase il Mobility Manager crea il Piano degli Spostamenti casa-lavoro nel quale definisce tutte le possibile alternative all’uso dell’auto privata. Questo Piano nasce dalla raccolta delle richieste dei colleghi e dall’analisi delle opportunità già presenti nella città (il sistema dei mezzi pubblici, per esempio) alla quale si aggiungono soluzioni progettate ad hoc (per esempio, la presenza di navette dalle principali stazioni ferroviarie, l’organizzazione del car pooling affinché un’auto non viaggi con un solo passeggero, ecc.); 

3. l’offerta dei servizi. Completata la pianificazione e definito il Piano degli Spostamenti (che può essere periodicamente ripensato) il Mobility Manager deve far conoscere l’offerta dei servizi affinché i colleghi siano in grado di riorganizzare i loro spostamenti modificando le loro abitudini e sperimentando le nuove soluzioni proposte.

Le linee guida definiscono infatti i requisiti minimi di un PSCL che saranno di:

  • rilevare le condizioni strutturali e organizzative dell’azienda e analizzare l’offerta di trasporto;
  • raccogliere gli elementi utili a comprendere le abitudini e le esigenze di spostamento dei dipendenti, nonché la loro propensione al cambiamento verso forme di mobilità sostenibili;
  • stimare i benefici ambientali che si possono conseguire nell’arco di un anno.

La differenza tra mobility manager aziendale e mobility manager d’area

Il mobility manager aziendale è nominato tra i soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o tutela dell’ambiente.

Le aziende interessate assicurano che essi siano in possesso di tali requisiti.

Per questa figura si fa riferimento all’art.3 del Decreto 27 marzo 1998 che prevede la nomina sia tra il personale aziendale interno sia tramite un consulente esterno.

Il mobility manager aziendale sarà una figura fondamentale per l’adozione del Piano degli spostamenti casa-lavoro ovvero per pianificare, programmare, gestire e promuovere soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Curerà quindi i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nel gestire gli spostamenti dei dipendenti e attiverà iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.

Il Mobility manager aziendale sarà anche colui che promuoverà con il mobility manager d’area, azioni di formazione per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi complementari e integrativi anche a carattere innovativo.

Il mobility manager d’area è appunto la figura che i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono obbligatoriamente nominare.

A lui infatti saranno affidate funzioni di raccordo con i mobility manager aziendali e di supporto con i Comuni nel definire e implementare politiche di mobilità sostenibile.

Acquisirà inoltre dati relativi all’origine e destinazione e agli orari di ingresso/uscita di dipendenti e studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento di tali dati agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali.

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