Ripercorriamo e sintetizziamo le misure messe in atto dal governo per sostenere aziende e lavoratori a seguito dell’emergenza Coronavirus.
Di seguito la lista degli interventi che analizziamo nel dettaglio nei paragrafi successivi.
Misure a sostegno di aziende e lavoratori
Il Governo ha da un lato semplificato l’iter per l’accesso agli ammortizzatori a chi ne aveva già diritto, dall’altro esteso le misure alle aziende che erano escluse.
Questo ha permesso anche a microimprese di richiedere la cassa integrazione, ad esempio, o di estendere gli interventi a imprese di settori produttivi esclusi in base al D.Lgs n. 148/2015.
Nuova causale per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
In particolare è stata aggiunta una nuova causale per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, della durata massima di 9 settimane, denominata “emergenza Covid-19”.
Alcuni punti previsti per le procedure avviate con questa causale:
- deroga alla procedura ordinaria di informazione e consultazione ed ai termini previsti per la presentazione delle domande;
- resta comunque fermo l’onere di informazione, di consultazione e di esame congiunto con le organizzazioni sindacali che comunque devono essere svolti anche in modalità telematica, entro 3 giorni dall’invio della comunicazione aziendale di avvio della procedura;
- non necessaria la verifica nei confronti dell’impresa della sussistenza delle causali;
- esclusione dei periodi di cassa concessi a con la causale “emergenza Covid 19” dal monte massimo;
- non applicazione del tetto aziendale previsto per il FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE);
- esonero dal contributo addizionale previsto;
- estensione del trattamento anche alle imprese iscritte al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Cassa Integrazione in deroga
La cassa integrazione in deroga è stata estesa a tutti i datori di lavoro del settore privato, compreso il settore agricolo, ittico e del terzo settore.
Sono compresi inoltre tutti i lavoratori dipendenti per i quali non vi sia la possibilità di accedere ad ulteriori tutele per la riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.
Restano esclusi dalla CIG in deroga i lavoratori domestici.
Il trattamento è riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome, dopo l’accordo obbligatorio, anche per via telematica, con le organizzazioni sindacali.
Sospensione licenziamenti
Per salvaguardare l’occupazione, sono stati sospesi i procedimenti di licenziamento collettivo avviati dopo il 23 febbraio ed è stato inserito il divieto di licenziare per giustificato motivo oggettivo.
Rimane la possibilità di licenziamento per motivi disciplinari o superamento del periodo di comporto.
Lavoro agile
Per lo smart working, è stata prevista una procedura semplificate per l’attivazione, quindi senza l’accordo del lavoratore.
Inoltre, con il nuovo decreto, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
Misure a sostegno delle famiglie e degli autonomi
Anche per le famiglie e gli autonomi sono state prese delle misure per ridurre l’impatto e le difficoltà dell’emergenza Coronavirus.
Di seguito il dettaglio dei principali interventi.
Congedo parentale straordinario o bonus servizi baby-sitting
Il congedo parentale straordinario è stato istituito per le seguenti categorie:
- i dipendenti del settore privato;
- i collaboratori di cui alla Gestione Separata INPS;
- i lavoratori autonomi.
Le categorie già citate hanno diritto a un congedo straordinario di 15 giorni in caso di figli di età non superiore a 12 anni, o di figli di qualsiasi età con disabilità in situazione di gravità accertata.
Per usufruire del congedo parentale straordinario è necessario che non ci siano altri membri del nucleo familiare che hanno un sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un altro genitore disoccupato non lavoratore.
La retribuzione per il periodo di congedo è pari al 50% della retribuzione.
In alternativa al congedo parentale è possibile richiedere il bonus baby-sitter.
Il limite massimo del bonus baby sitter è di 600€, ed è utilizzabile per prestazioni da effettuare nello stesso periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche.
Questa misura è eccezionalmente prevista anche per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS a condizione che le Casse previdenziali di appartenenza diano preventiva comunicazione all’INPS del numero dei beneficiari.
Estensioni permessi l.104
Con l’obiettivo di aiutare i lavoratori e le famiglie sono stati estesi i permessi retribuiti ex art. 33 della Legge n. 104/1992.
Questa misura riguarda quindi i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che prestano assistenza a persona con handicap in situazione di gravità.
Si aggiungono quindi, per questi lavoratori, altre 12 giornate “cumulative” da usufruire, in via esclusiva, nei mesi di marzo e aprile.
Indennità per gli autonomi
Anche per gli autonomi è stata prevista un’indennità di 600€ per il mese di marzo 2020.
L’indennità è prevista per le seguenti categorie:
- Liberi professionisti titolari di partita IVA o lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono iscritti alla Gestione Separata INPS, non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO che non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della Gestione separata INPS;
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020. Sono esclusi titolari di pensione e titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;
- Operatori agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, che hanno un reddito inferiore a 50.000,00 euro e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L’indennità agli autonomi non è prevista in caso sia già percepito il reddito di cittadinanza.
Conclusione
In questo articolo abbiamo visto le principali misure a sostegno di aziende, lavoratori e famiglie per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Se hai bisogno di ulteriori informazione o di un aiuto nella gestione delle pratiche per le suddette misure contattaci.