Misure a sostegno di aziende e lavoratori spiegate per i non addetti ai lavori

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Ripercorriamo e sintetizziamo le misure messe in atto dal governo per sostenere aziende e lavoratori a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Di seguito la lista degli interventi che analizziamo nel dettaglio nei paragrafi successivi.

Misure a sostegno di aziende e lavoratori

Il Governo ha da un lato semplificato l’iter per l’accesso agli ammortizzatori a chi ne aveva già diritto, dall’altro esteso le misure alle aziende che erano escluse.

Questo ha permesso anche a microimprese di richiedere la cassa integrazione, ad esempio, o di estendere gli interventi a imprese di settori produttivi esclusi in base al D.Lgs n. 148/2015. 

Nuova causale per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

In particolare è stata aggiunta una nuova causale per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, della durata massima di 9 settimane, denominata “emergenza Covid-19”.

Alcuni punti previsti per le procedure avviate con questa causale:

  • deroga alla procedura ordinaria di informazione e consultazione ed ai termini previsti per la presentazione delle domande;
  • resta comunque fermo l’onere di informazione, di consultazione e di esame congiunto con le organizzazioni sindacali che comunque devono essere svolti anche in modalità telematica, entro 3 giorni dall’invio della comunicazione aziendale di avvio della procedura;
  • non necessaria la verifica nei confronti dell’impresa della sussistenza delle causali;
  • esclusione dei periodi di cassa concessi a con la causale “emergenza Covid 19” dal monte massimo;
  • non applicazione del tetto aziendale previsto per il FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE);
  • esonero dal contributo addizionale previsto;
  • estensione del trattamento anche alle imprese iscritte al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Cassa Integrazione in deroga

La cassa integrazione in deroga è stata estesa a tutti i datori di lavoro del settore privato, compreso il settore agricolo, ittico e del terzo settore.

Sono compresi inoltre tutti i lavoratori dipendenti per i quali non vi sia la possibilità di accedere ad ulteriori tutele per la riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.

Restano esclusi dalla CIG in deroga i lavoratori domestici.

Il trattamento è riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome, dopo l’accordo obbligatorio, anche per via telematica, con le organizzazioni sindacali.

Sospensione licenziamenti

Per salvaguardare l’occupazione, sono stati sospesi i procedimenti di licenziamento collettivo avviati dopo il 23 febbraio ed è stato inserito il divieto di licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Rimane la possibilità di licenziamento per motivi disciplinari o superamento del periodo di comporto.

Lavoro agile

Per lo smart working, è stata prevista una procedura semplificate per l’attivazione, quindi senza l’accordo del lavoratore.

Inoltre, con il nuovo decreto, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Misure a sostegno delle famiglie e degli autonomi

Anche per le famiglie e gli autonomi sono state prese delle misure per ridurre l’impatto e le difficoltà dell’emergenza Coronavirus.

Di seguito il dettaglio dei principali interventi.

Congedo parentale straordinario o bonus servizi baby-sitting

Il congedo parentale straordinario è stato istituito per le seguenti categorie:

  • i dipendenti del settore privato;
  • i collaboratori di cui alla Gestione Separata INPS;
  • i lavoratori autonomi.

Le categorie già citate hanno diritto a un congedo straordinario di 15 giorni in caso di figli di età non superiore a 12 anni, o di figli di qualsiasi età con disabilità in situazione di gravità accertata.

Per usufruire del congedo parentale straordinario è necessario che non ci siano altri membri del nucleo familiare che hanno un sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un altro genitore disoccupato non lavoratore.

La retribuzione per il periodo di congedo è pari al 50% della retribuzione.

In alternativa al congedo parentale è possibile richiedere il bonus baby-sitter.

Il limite massimo del bonus baby sitter è di 600€, ed è utilizzabile per prestazioni da effettuare nello stesso periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche

Questa misura è eccezionalmente prevista anche per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS a condizione che le Casse previdenziali di appartenenza diano preventiva comunicazione all’INPS del numero dei beneficiari.

Estensioni permessi l.104

Con l’obiettivo di aiutare i lavoratori e le famiglie sono stati estesi i permessi retribuiti ex art. 33 della Legge n. 104/1992.

Questa misura riguarda quindi i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che prestano assistenza a persona con handicap in situazione di gravità.

Si aggiungono quindi, per questi lavoratori, altre 12 giornate “cumulative” da usufruire, in via esclusiva, nei mesi di marzo e aprile. 

Indennità per gli autonomi

Anche per gli autonomi è stata prevista un’indennità di 600€ per il mese di marzo 2020.

L’indennità è prevista per le seguenti categorie:

  • Liberi professionisti titolari di partita IVA o lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono iscritti alla Gestione Separata INPS, non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO che non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della Gestione separata INPS;
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020. Sono esclusi titolari di pensione e titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;
  • Operatori agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, che hanno un reddito inferiore a 50.000,00 euro e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

L’indennità agli autonomi non è prevista in caso sia già percepito il reddito di cittadinanza.

Conclusione

In questo articolo abbiamo visto le principali misure a sostegno di aziende, lavoratori e famiglie per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Se hai bisogno di ulteriori informazione o di un aiuto nella gestione delle pratiche per le suddette misure contattaci.

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