È in vigore dallo scorso 15 agosto il D.L. 104/2020, il “Decreto Agosto”.
Di seguito abbiamo raccolto, brevemente, le principali novità del decreto Agosto riguardanti la cassa integrazione e i fondi.
Le principali novità del Decreto Agosto riguardanti la Cassa integrazione
Nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
Tra le principali novità del Decreto Agosto per i datori di lavoro che, nell’anno 2020, decidono di sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi correlati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c’è la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di:
- 9 settimane (1° tranche);
- incrementate di altre 9 settimane, esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato (2° tranche)
Le complessive 18 settimane devono essere collocate tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020 e, con riferimento a tale periodo, le 18 settimane costituiscono la durata massima richiedibile con causale COVID-192.
I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazione salariale relativi alla 2° tranche sono tenuti al versamento di una contribuzione addizionale determinata raffrontando:
- il fatturato aziendale del primo semestre dell’anno 2020;
- e quello del corrispondente semestre 2019.
La contribuzione, così determinata, è pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno subito riduzioni di fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto:
- dai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- da coloro che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente all’1.1.2019.
Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In questa prima fase, la norma fissa il termine di decadenza al 30.9.20203.
La richiesta di ulteriori 9 settimane, inoltre, deve essere presentata all’INPS corredata dall’autocertificazione con cui si attesta la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, sulla base della quale l’INPS individuerà l’aliquota del contributo addizionale dovuta dal datore di lavoro a partire dal periodo paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
La mancata autocertificazione determina l’applicazione automatica del contributo addizionale nella misura del 18%.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 viene concesso per una durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della L. 457/72.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 18/2020 (conv.L. 27/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020, sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal presente articolo.
Il termine di scadenza della presentazione della domanda è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.
La norma in esame differisce:
- al 31.8.2020 i termini decadenziali, in scadenza entro il 31.7.2020, di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa;
- al 30.9.2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l’1.8.2020 e il 31.8.2020.
Accesso alla Cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
Viene modificato l’art. 22 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) estendendo la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, per un periodo complessivo massimo di 9 settimane, anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000,00 euro.
Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive, ad eccezione delle associazioni con sede in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per le quali potranno essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse previste.
Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex artt. 19 – 22 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), ferma restando l’aliquota delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020 convertito, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020.
I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici ex art. 14 del presente decreto.
La violazione dei predetti divieti determina la revoca retroattiva dell’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ex art. 1.
L’esonero in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Divieto di licenziamento
In relazione alla previsione di ulteriori 18 settimane di cassa integrazione per COVID-19, un’ulteriore conferma tra le principali novità del Decreto Agosto è quella del divieto di licenziamento per motivi economici inizialmente introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020.
La norma dispone infatti che per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del presente decreto o dell’esonero dal versamento dei contributi di cui all’art. 3 sia precluso:
- l’avvio di procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020;
- indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66 e le relative procedure già avviate ai sensi dell’art. 7 della medesima legge.
Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero di dipendenti, nell’anno 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, anche oltre il termine di 15 giorni dall’impugnazione del licenziamento, revocare la risoluzione del rapporto, purché faccia contestuale richiesta di fruizione del trattamento di integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.
Il divieto di licenziamento per motivi economici non trova applicazione:
- per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, sempre ché non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpI;
- per i licenziamenti comminati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Infine, sono ammessi i licenziamenti previsti da un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpI.
Le principali novità del Decreto Agosto riguardanti i Fondi
Fondo nuove competenze: principali novità del Decreto Agosto
Viene modificato l’art. 88 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) relativo al Fondo Nuove Competenze.
Tra le principali novità del Decreto Agosto riguardanti il Fondo vi è lo scopo di farsi carico degli oneri relativi alle ore di formazione previste da specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro.
La normativa mira a potenziare il Fondo:
- estendendone l’operatività anche a tutto l’anno 2021;
- incrementandone le risorse stanziate;
- ampliandone la funzione, in quanto viene previsto che le specifiche intese, oltre a riguardare le mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, possano altresì favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con il fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Incremento dei fondi per il bonus baby sitting
Una delle principali novità del Decreto Agosto riguardanti il bonus baby sitting è l’aumento da 67,6 milioni a 236,6 milioni di euro.
Uno stanziamento previsto dall’art. 25 co. 5 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) per finanziare il bonus baby sitting.
Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione
Una delle novità del Decreto Agosto è il contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del presente DL) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM.
Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del DLgs. 159/2011.
Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.
L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Novità del Decreto Agosto: contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici
Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1..7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.
Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del DL “Agosto”.