Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato è stato istituito per intervenire a favore dei lavoratori dipendenti, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’ orario di lavoro per difficoltà aziendale.
In questo difficile periodo per le imprese, derivato dall’epidemia di coronavirus, l’FSBA ha istituito una procedura semplificata per rispondere all’esigenza delle imprese di accedere a prestazioni integrative.
Cosa comporta?
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato consente di pagare i dipendenti in un momento di crisi aziendale che ha comportato la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Per i dipendenti questo significa sostanzialmente aver retribuito, in percentuale minore, le ore non lavorate a causa del calo di commesse e o chiusura temporanea (emergenza coronavirus).
Per le aziende comporta la necessità di inviare la richiesta massimo 30 giorni dall’inizio della riduzione e sospensione dell’orario di lavoro, e di comunicare il ripristino dell’attività produttiva.
Come accedere al Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’artigianato?
Per accedere richiedere le prestazione è necessario inviare, entro la data suddetta, la domanda al fondo allegando la richiesta di intervento con la causale di sostegno al reddito, denominata “COVID-19 CORONAVIRUS”.
È inoltre necessario stipulare un accordo sindacale, che però vista l’emergenza, può essere stipulato anche successivamente all’inizio dell’effettiva sospensione dell’attività o in modalità telematica.
Contestualmente alla presentazione della domanda deve essere richiesto ad INPS il Ticket per la contribuzione correlata.
La procedura semplificata prevede inoltre:
- La sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento;
- La sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020.
Quanto percepiscono i dipendenti?
L’ammontare dell’assegno ordinario sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, entro il limite di importo massimo mensile vigente di € 1.193,75 lordi(da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.
L’ammontare dell’assegno di solidarietà sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di importo massimo mensile vigente di € 1.193,75 lordi(da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.
La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
Come funzionano i pagamenti?
Per il pagamento esistono 2 soluzioni:
- Ad anticipo: l’azienda paga il dipendente e viene poi rimborsata dal Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato;
- Posticipata: il dipendente si dichiara in assenza non retribuita da FSBA e poi circa entro 2 mesi il Fondo paga l’azienda che conguaglia al dipendente in busta.
Durata prestazione straordinaria
E’ un intervento straordinario legato all’emergenza CORONAVIRUS di 20 settimane subordinato alla sottoscrizione di un Accordo Sindacale di durata non superiore al mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.
Conclusione
In questo breve articolo abbiamo spiegato alcuni aspetti del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato, un ammortizzatore sociale per sostenere le imprese artigiane con procedura semplificata durante la crisi del Coronavirus.
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