Il tirocinio formativo è “una misura formativa di politica attiva che crea un contatto diretto tra soggetto ospitante (azienda) e tirocinante, tramite un soggetto promotore che promuove e monitora il periodo di orientamento al lavoro”.
Lo scopo è quello di favorire un tirocinio formativo, ovvero un periodo di formazione in azienda, che possa permettere l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Il tirocinio prevede il coinvolgimento di quattro figure:
- il tirocinante;
- il soggetto promotore;
- il soggetto ospitante;
- il tutor aziendale;
I tirocinanti sono coloro che rientrano in queste tipologie:
a) i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
e) soggetti disabili e svantaggiati.
Tra i soggetti promotori possono essere:
a) servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
b) istituti di istruzione universitaria statali e non abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale;
c) istituzioni scolastiche statali e non che rilasciano titoli di studio con valore legale;
d) agenzie di formazione professionale e/o di orientamento, nonché quelle convenzionate o accreditate con la regione o la provincia competente;
e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
f) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
g) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate sopra, in base a specifica autorizzazione regionale;
h) soggetti autorizzati all’intermediazione dall’ANPAL, ex art. 9, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 150/2015, o accreditati ai servizi per il lavoro ex art. 12;
i) ANPAL.
Infine i soggetti ospitanti:
a) possono essere qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, salva la facoltà di regioni e province autonome di individuare ulteriori caratteristiche soggettive o oggettive;
b) devono essere in regola con le norme sulla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e con quelle sul diritto al lavoro per i disabili;
c) non devono avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equipollenti a quelle previste per il tirocinante (salvi accordi sindacali che prevedano tale possibilità);
d) salvo specifici accordi sindacali, non possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali.
Le tipologie di tirocinio sono essenzialmente due: curriculari, inseriti in un piano di studio di università e istituti scolastici per completare il processo di formazione e orientamento mediante la cd. “alternanza scuola – lavoro” e extracurriculari.
Quest’ultimi con finalità di formazione, orientamento, inserimento o reinserimento lavorativo, sono i più utilizzati tra le aziende in quanto hanno il fine di creare o ricreare un contatto per un futuro contratto di lavoro.
Il tirocinante sarà pienamente inserito nel contesto lavorativo in quanto la durata va da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 per un montante ore settimanale minimo di 20 ore.
Ma come si attiva un tirocinio formativo?
Innanzitutto bisogna rivolgersi al proprio commercialista o consulente del lavoro che vi guiderà nelle varie fasi di instaurazione.
In caso contrario o nel caso vogliate annullare le spese di questa pratica potete fare tutto autonomamente e agire così:
- rivolgetevi al centro impiego di riferimento per trovare il candidato giusto dove vi faranno inserire l’offerta in un apposito portale;
- fate dei colloqui con i candidati che si presentano;
- una volta trovato il candidato giusto, dovrete stipulare la convenzione con il soggetto promotore (visto sopra). Ci sono degli uffici appositi per le convenzioni dei tirocini.
Il soggetto promotore vi farà riempire della modulistica tra cui il PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (c.d. PFI) che dovrà contenere:
a) l’indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attivazione e svolgimento del tirocinio;
b) l’importo dell’indennità di partecipazione in favore del tirocinante;
c) la durata del tirocinio, con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
d) le garanzie assicurative (PAT INAIL e POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE);
e) le attività che il tirocinante dovrà svolgere.
Attenzione nel caso non abbiate dipendenti ci sono delle limitazioni.
Non è possibile, infatti, avere più di un tirocinante per le aziende senza dipendenti o con dipendenti inferiori a 5 assunti a tempo indeterminato; 2 tirocinanti per le aziende tra 6 e 19 dipendenti e non più del 10% per le aziende con almeno 20 dipendenti.
All’interno del tirocinio formativo è previsto inoltre un rimborso per il tirocinante a partire da 500,00 euro lordi mensili. L’indennità viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima mensile di almeno il 70% dell’attività di tirocinio e nelle ipotesi di sospensione non vi è l’obbligo di erogare l’indennità mensile.
Questo rimborso dal punto di vista fiscale, è equiparato ai redditi assimilati da lavoro dipendente, e quindi di solito si prevede l’elaborazione di una busta paga (non obbligatoria) per determinare l’imposta netta da trattenere e versare considerando anche le detrazioni di imposta per redditi assimilati.
Infine, per dare il via al tirocinio formativo, il soggetto ospitante deve fare una comunicazione telematica UNILAV secondo le modalità previste per le normali assunzioni.
Il ruolo del tutor aziendale
Concludendo è utile parlare dell’ultima figura coinvolta, ovvero il tutor aziendale.
Il tutor elabora insieme al soggetto ospitante il PFI, ha un ruolo fondamentale per la riuscita del tirocinio formativo in termini di valenza formativa, poiché a lui spetta il compito di dare concretezza al valore dell’azienda come luogo educativo, assicurando le necessarie attività di coordinamento con il soggetto promotore.
Ha il compito di affiancare costantemente il tirocinante sul luogo di lavoro, garantendo la supervisione continuativa di tutte le attività previste nel progetto formativo. Deve essere, perciò, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo di tirocinio.
Conclusioni
Insomma stipulare un tirocinio formativo può essere un’ottima occasione per fare esperienza professionale in azienda, inoltre può servire per sondare il terreno e valutare la propria inclinazione verso un’attività lavorativa.
Da parte dell’azienda è un ottimo biglietto da visita per trovare il candidato giusto per una futura posizione lavorativa e costituisce inoltre, in una fase conoscitiva, un notevole risparmio per l’azienda poiché, non essendo un contratto di lavoro ma un orientamento al lavoro, non è gravato da contributi.
Quello che si dice “la prova del 9!”