Credito d’imposta in ricerca, sviluppo, innovazione e design

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Tra le principali misure a sostegno della ripresa economica post-COVID 19, gli incentivi del Piano Nazionale Transizione 4.0 per gli anni 2021- 2022 riconoscono tra gli altri il credito d’imposta in ricerca, sviluppo e innovazione, con l’obiettivo di stimolare le imprese ad investire nell’innovazione scientifica e tecnologica, sostenendo i processi di transizione digitale per una maggiore competitività e pervasività sul mercato.

Tale agevolazione promossa da MISE si concretizza in un credito che l’impresa destinataria vanterà nei confronti dello Stato, e che, nel caso specifico, potrà utilizzare in compensazione con eventuali debiti fiscali nei confronti dell’erario. Da evidenziare che tale credito non partecipa né alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRAP.

Vediamo quindi quali sono le specifiche di tale strumento di finanza agevolata.

Beneficiari

Il credito d’imposta in ricerca, sviluppo e innovazione è un’agevolazione cui possono accedere tutte le imprese residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale, che effettuano investimenti in attività di ricerca di utilità generale volte a perseguire nuove conoscenze e ad utilizzarle in nuove applicazioni. 

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Attività ammissibili per accedere al credito d’imposta

Nello specifico, le attività considerate ammissibili riguardano: 

  • la ricerca fondamentale, ossia lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
  • la ricerca industriale, ossia ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi e/o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
  • lo sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tramite l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Sono altresì considerate attività di innovazione tecnologica, ammissibili al credito d’imposta, le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati: quindi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità’, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché’ le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. 

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Credito d’imposta: i costi agevolabili

I costi agevolabili riguardano:

  • le spese per il personale impiegato per ciascuna attività sopra elencata;
  • le quote di ammortamento, i canoni di leasing o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
  • le spese per contratti di ricerca aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  • limitatamente all’attività di ricerca e sviluppo le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica;
  • le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o spese per contratti con commissionari; 
  • le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nella specifica attività agevolabile nel limite massimo del 30% delle spese di personale o per contratti con commissionari.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta spettante è così definito:

  • 20% del valore degli investimenti realizzati per le attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di spesa fino a 4 milioni di euro;
  • 10% del valore degli investimenti realizzati per le attività di innovazione tecnologica nel limite massimo di spesa fino a 2 milioni di euro; aliquota che aumenta al 15% per le attività, sempre di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, sempre nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • 10% del valore degli investimenti realizzati per le attività di design e ideazione estetica nel limite massimo di spesa fino a 2 milioni di euro.

Il relativo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e a condizione che sia stata rilasciata la certificazione ed espletati gli obblighi documentali.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. E’ previsto l’obbligo di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti realizzati, nonché i beneficiari di tali misure sono tenuti ad effettuare comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

Rimane sottointeso, infine, che la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

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