Congedo COVID-19 per quarantena scolastica

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A seguito dell’applicazione delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” predisposte dall’Istituto Superiore della Sanità i genitori lavoratori dipendenti con figli che frequentano scuole e servizi educativi dell’infanzia potrebbero trovarsi a fronteggiare periodi di quarantena obbligatoria disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta, durante la quarantena scolastica, in modalità agile e, comunque, in alternativa al ricorso al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente fruendo di un congedo Covid-19 indennizzato dall’INPS.

I destinatari del congedo COVID-19

Possono servirsi del congedo COVID-19 per quarantena scolastica i soli genitori lavoratori dipendenti.

Risultano, pertanto, esclusi i genitori lavoratori autonomi nonché i genitori iscritti alla Gestione Separata INPS (ad esempio, co.co.co.).

Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

I requisiti d’accesso

Per poter fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, il genitore richiedente: 

  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’INPS dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica;
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio, minore di anni quattordici, per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini in esame, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

In aggiunta a quanto detto sopra, il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Durata e modalità di utilizzo

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica può essere fruito per periodi che rientrano nell’arco temporale compreso tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.

Nell’ipotesi in cui vi siano più provvedimenti che dispongono periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso figlio o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene, comunque, corrisposta un’unica indennità.

Il congedo può essere richiesto: 

  • per tutto il periodo di quarantena ovvero; 
  • per una parte dello stesso.

Laddove sussista il diritto, a tale congedo, in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella relativa fruizione.

Trattamento economico

Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’indennità è erogata dal datore di lavoro tramite conguaglio ovvero tramite pagamento diretto. In tale ultima ipotesi, l’indennità costituisce, comunque, reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

Modalità di richiesta del congedo COVID-19

La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica va presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • Patronati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Situazioni di incompatibilità

L’utilizzo del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la prestazione di lavoro in modalità agile (negli stessi giorni di fruizione del congedo) del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore.

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è inoltre incompatibile, tra l’altro, con il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore convivente con il minore, con contestuale fruizione, da parte dello stesso, di strumenti a sostegno del reddito quali CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti a sostegno al reddito sopra indicati, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

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