Abbiamo già visto le agevolazioni derivanti dal contratto di apprendistato duale (leggi qui l’articolo).
Non menzioniamo qui invece gli sgravi derivanti dal contratto di apprendistato professionalizzante in quanto dedicheremo prossimamente un articolo apposito ma vediamo altre tipologie di agevolazioni per assumere giovani e altre categorie di lavoratori previste dal Bonus assunzioni 2020.
Sgravio assunzione del 100% previsto dal “Decreto agosto”
Bonus assunzioni 2020: sgravi al 100% per sei mesi. Il Bonus in arrivo con il Decreto di Agosto che ha tra i suoi obiettivi quello di incentivare le nuove assunzioni nell’ottica di contrastare la disoccupazione e rilanciare l’occupazione di giovani e di altre categorie sociali in difficoltà a causa dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus.
Il Governo ha infatti introdotto una serie di sgravi fino al 100% per un periodo massimo di 6 mesi nel limite massimo di un importo di esonero contributivo pari a 8.060 euro su base annua.
Il bonus è rivolto non solo alle aziende che decideranno di assumere a tempo indeterminato ma è esteso anche per i contratti a termine ma solo per chi ha una attività che fa parte del settore turistico.
Il riconoscimento dell’esonero si può ottenere fino al 31 dicembre 2020.
Bonus assunzioni 2020: Under 35
Sicuramente è l’incentivo più interessante, in primis perché non soggiace al limite del de minimis, non essendo considerato un aiuto di Stato e poi perché permette una decontribuzione consistente per i tre anni successivi all’assunzione.
Si tratta di un esonero contributivo stabile, in quanto non è prevista una scadenza al suo utilizzo.
I datori di lavoro interessati sono esclusivamente quelli privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.).
Entrando nel merito dell’agevolazione, questa può essere richiesta qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti (no con contratto di apprendistato), un giovane di età inferiore a 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni).
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Dal 2021 il bonus è fruibile soltanto qualora il giovane assunto sia un “under 30”.
L’incentivo vige anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto (in questo caso il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro).
Un ulteriore requisito soggettivo, in capo al giovane, è rappresentato dal fatto che non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Una volta effettuata l’assunzione (o la trasformazione), l’agevolazione rappresenta una riduzione, per i successivi 36 mesi del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).
Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza
Qualora un’impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.
Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari a 780 euro (massimale del beneficio del RdC).
La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza, con un minimo pari a cinque mensilità.
In caso di rinnovo l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Inoltre, se il rapporto cessa, per dimissioni del lavoratore, prima della fruizione completa dell’incentivo, cessa anche l’agevolazione.
L’ex beneficiario di RdC non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, se non per “giusta causa”. In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità (art. 116,8, lett. a), Legge 388/2000).
Un adempimento preliminare all’assunzione, da parte del datore di lavoro, è quello di comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dell’ANPAL. Infatti, sono agevolabili soltanto quelle posizioni portate a conoscenza dell’ANPAL.
La fruizione del beneficio contributivo è, inoltre, subordinata al rispetto dell’incremento occupazionale netto del numero di dipendenti. Il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti. Infine, l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del «de minimis».
Dovranno essere, quindi, rispettati i massimali previsti dalla normativa:
- per la generalità delle imprese: 200.000 euro nel triennio,
- per il settore del trasporto su strada: 100.000 euro,
- per il settore agricolo: 15.000 euro.
Patto di formazione e assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza
L’incentivo previsto dal paragrafo precedente non è l’unica agevolazione prevista dal legislatore del reddito di cittadinanza. E’ previsto un ulteriore incentivo, sempre di natura contributiva, qualora sia un Ente di formazione a collocare il beneficiario di Reddito di Cittadinanza in un’azienda privata, con un contratto a tempo indeterminato.
Se in seguito al percorso formativo previsto nel Patto di formazione stipulato tra l’Ente formativo e il Centro per l’Impiego il beneficiario del Reddito di Cittadinanza ottiene un contratto a tempo pieno e indeterminato, coerente con il profilo formativo, al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e lavoratore (no INAIL), con le seguenti specifiche:
− nel limite della metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione,
− per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili.
Il periodo non potrà essere inferiore a 6 mensilità.
L’importo massimo del beneficio mensile non potrà eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate.
In caso di rinnovo l’esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità, per metà dell’importo del Rdc.
La restante metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, è riconosciuta all’Ente di formazione che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale.
L’incentivo si presenta sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, per i propri dipendenti, sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Reddito di Cittadinanza.
Donne disoccupate
Con il Bonus assunzioni 2020, in caso di assunzione di donne, il datore di lavoro può fruire di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Perché si realizzi l’esonero contributivo, la donna deve avere una delle seguenti caratteristiche:
‒ priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
– se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
– con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
ovvero
‒ priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
ovvero
‒ disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Bonus assunzioni: over 50
In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Lavoratori in NASpI
In caso di assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un lavoratore in godimento dell’indennità NASpI, il datore di lavoro privato usufruisce di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.
L’incentivo non spetta qualora il lavoratore venga riassunto dallo stesso datore di lavoro nei 6 mesi successivi al licenziamento.
La regola vige anche qualora il datore di lavoro sia collegato o controllato dall’azienda che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.
Lavoratori in CIGS
In caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi), il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo consistente nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi.
In particolare, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari:
– all’11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti;
– al 3,11% per il primo anno e al 4,61% per il secondo anno, in caso di aziende che occupano fino a 9 dipendenti;
Nulla cambia per quanto riguarda la contribuzione a carico del dipendente (9,19%).
Inoltre, al datore di lavoro è riconosciuto, sotto forma di conguaglio contributivo, un beneficio economico pari al 50% dell’indennità residua (ridotta di 3 mesi) per un periodo non superiore a:
– 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
– 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.
Beneficiari dell’assegno di ricollocazione con il Bonus assunzione 2020
In caso di assunzione, con contratto di lavoro subordinato, di lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione, il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di 4.030 annui euro, per un periodo massimo di:
– 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
– 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato, l’agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi).
Inoltre, il lavoratore che accetta l’offerta di lavoro ha diritto:
– all’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (TFR e altre competenze di fine rapporto), nel limite massimo di 9 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
– al 50% del trattamento di cassa integrazione che gli sarebbe stato corrisposto.
Sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo
Nelle aziende sino a 19 dipendenti, le assunzioni a tempo determinato (ovvero l’utilizzazione di lavoratori somministrati) effettuate per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, fruiscono di uno sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (si applicata anche ai premi assicurativi INAIL).
Lo sgravio può essere applicato fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Bonus assunzioni 2020: benefici per i disabili
Con il bonus assunzioni 2020, i datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.
La misura e la durata del beneficio variano in base al tipo di disabilità posseduta dal lavoratore ed alla tipologia contrattuale instaurata tra le parti.
- disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
- disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n. 915/78): 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi;
- disabili intellettivi e psichici che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per
- 60 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato
- ovvero per tutta la durata del rapporto (non inferiore a 12 mesi) se l’assunzione è a tempo determinato.
Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro da instaurare per ricevere l’incentivo:
- assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche parziale) per le categorie di lavoratori su elencate;
- assunzioni a tempo determinato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.
L’incentivo contributivo è condizionato, oltre che alla regolarità contributiva e contrattuale del datore di lavoro, al fatto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.