Apprendistato Duale: le varie tipologie e le agevolazioni per i datori di lavoro

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L’Apprendistato duale è un contratto di tipologia mista che presume la concomitanza di istruzione e formazione professionale. 

Esistono due tipologie di questo contratto:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; (I livello)
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca. (III livello)

L’Apprendistato duale viene definito “duale” perché il giovane avrà due tipi di formazione: 

  • quella che svolge presso le istituzioni formative che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazioni professionali
  • quella svolta presso il datore di lavoro con cui ha stipulato il contratto

Nell’ambito di un contratto di apprendistato di I livello è possibile conseguire i seguenti titoli:

–  Qualifica professionale triennale. 

–  Diploma professionale quadriennale. 

–  Diploma di istruzione secondaria superiore .

–  Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Nell’ambito di un contratto di apprendistato di III livello è possibile conseguire i seguenti titoli: 

 –  Diploma di Istruzione Tecnica Superiore ITS (Istruzione Tecnica Superiore corsi di specializzazione tecnologica).

–  Diplomi dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

–  Laurea triennale e magistrale. 

–  Master di I e II livello.

–  Dottorato di ricerca.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, è finalizzato, oltre che al conseguimento di titoli di studio, anche all’acquisizione di qualificazioni professionali, attraverso lo svolgimento di: 

– Attività di ricerca.  

– Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. 

Come si procede a stipulare un contratto di Apprendistato Duale

Per stipulare un contratto di Apprendistato duale il datore di lavoro sottoscrive un Protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. Attraverso tale accordo si definiscono i seguenti elementi: 

  • generalità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro;  
  • la tipologia di apprendistato che si intende attivare con la specifica del percorso prescelto e la durata;  
  • la tipologia di destinatari del contratto di apprendistato oggetto del protocollo e le modalità di individuazione degli stessi; 
  •  le responsabilità dell’istituzione formativa e del datore di lavoro;  
  • le modalità di valutazione e certificazione delle competenze;  
  • le azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi; 
  • la decorrenza e la durata del protocollo. 

Che cosa serve?

Redigere un PFI ovvero un Piano Formativo Individuale.

Viene redatto dall’Istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro e deve contenere i seguenti elementi:

a) i dati del datore di lavoro e del tutor aziendale; 

b) i dati dell’istituzione formativa e del tutor formativo;

c) i dati dell’apprendista; 

d) gli aspetti contrattuali relativi al singolo apprendista; 

e) i contenuti, la durata e l’articolazione annuale della formazione interna ed esterna, prevista per il percorso formativo in apprendistato, e i relativi risultati di apprendimento; 

f) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, (nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio).

Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. 

Un’altro elemento che serve per l’Apprendistato Duale è il il dossier dell’apprendista che viene redatto dal tutor formativo in collaborazione con il tutor aziendale.

Il Dossier contiene: 

  • documenti generali dell’apprendista (contratto di assunzione, PFI, curriculum vitae);  
  • documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato e relative evidenze);  
  • attestazioni (in caso di abbandono, conclusione dell’anno formativo o esame finale). 

Chi sono gli attori nel contratto di Apprendistato Duale?

Attori coinvolti nel contratto di Apprendistato Duale sono: 

  1. Datore di lavoro
  2. Istituzioni formative
  3. Tutor formativo
  4. Tutor aziendale
  5. Apprendista

1. Il datore di lavoro: è il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.

Deve possedere i seguenti requisiti: 

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche; 

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva; 

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti.

2. Istituzioni formative: sono definite all’art. 2 del Decreto Interministeriale.

3. Tutor formativo: assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

4. Tutor aziendale: favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi (può essere anche il datore di lavoro).

5. Apprendista: Possono essere assunti con un contratto di apprendistato nel sistema duale i giovani di età compresa:  tra i 15 e i 25 anni (fino al compimento del 25esimo anno), con riferimento all’apprendistato di I livello  tra i 18 e i 29 anni, con riferimento all’apprendistato di III livello.

L’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza.

Agevolazioni per il datore di lavoro

Nelle Agevolazioni INPS, i datori che stipulano contratti di Apprendistato Duale per la qualifica e il diploma professionale godono di:

  • Contributi a loro carico pari al 5% in luogo dell’aliquota del 10%;
  • Esonero dal versamento dell’1,31% a finanziamento della NASPI e dello 0,30% per la formazione continua.

Di conseguenza, per un datore con più di 9 dipendenti le aliquote a suo carico (per l’apprendista rimane sempre il 5,84% di trattenuta) saranno pari per tutta la durata dell’apprendistato al 5%.

Per l’azienda invece con numero di dipendenti pari o inferiore a 9 i contributi a suo carico saranno pari a:

  • 1,50% per il primo anno;
  • 3% per il secondo anno;
  • 5% per gli anni successivi (si applica l’agevolazione e di conseguenza la contribuzione passa dal 10 al 5%).

In caso di stabilizzazione dell’apprendista l’aliquota per i dodici mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato è quella generica dell’11,61%.

In caso di trasformazione in apprendistato di secondo livello (c.d. professionalizzante) nel periodo successivo alla trasformazione l’aliquota sarà quella generica del 10% cui si aggiungono l’1,31% (NASPI), lo 0,30% (formazione continua) e altresì i contributi a finanziamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Nel passaggio da primo a secondo livello infatti non si ha la costituzione di un nuovo rapporto ma semplicemente il proseguo della formazione.

Novità Manovra 2020

Le novità della Manovra 2020 sull’Apprendistato duale prevedono che le micro imprese con meno di 9 dipendenti che assumeranno giovani con l’apprendistato di primo livello potranno godere dello sgravio totale dei contributi previdenziali per un periodo di tre anni. Viene così azzerata l’aliquota del 10%.

L’azzeramento dell’aliquota previdenziale è riservata a:

  • micro imprese con meno di 9 dipendenti;
  • assunzioni effettuate nell’arco del 2020;
  • lavoratori con età compresa tra 15 e 25 anni.

Secondo alcune interpretazioni, lo sgravio sarà comunque vincolato:

  • al rispetto del tetto del de minimis (ex Regolamento Ue n. 1407/2013) e subordinato alla presentazione dell’apposita dichiarazione telematica
  • al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva e applicazione dei contratti collettivi di primo e secondo livello. DURC REGOLARE.

Inoltre, le aziende che usufruiscono dello sgravio previsto nella legge di bilancio 2020 dovranno comunque versare l’aliquota dell’1,61%, necessaria al finanziamento della Naspi (la nuova indennità mensile di disoccupazione) e del fondo di formazione interprofessionale. Dal quarto anno di contratto in poi la situazione torna quella “standard”, con il datore di lavoro che dovrà tornare a versare contribuzione piena, con un’aliquota dell’11,61%.

Nel caso in cui a sottoscrivere il contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale sia un’impresa con più di nove dipendenti, invece, si applica quanto previsto dalla legge 296 del 2006. Ciò vuol dire che i datori di lavoro potranno godere di uno sgravio contributivo di 5 punti percentuali dell’aliquota del 10%.

Punti di forza del contratto di apprendistato

Il contratto di Apprendistato Duale presenta dei punti di forza su cui giovani, imprese ed enti formativi possono puntare: 

  • Per i giovani: Facilita la transizione scuola-lavoro, circa il 70% degli apprendisti resta a lavorare nell’azienda in cui ha effettuato l’apprendistato. 
  • Per le imprese: Determina un’elevata qualificazione della manodopera a disposizione delle imprese aiutandole a competere sulla qualità̀.
  • Per l’ente formativo: Facilita il mismatch territoriale tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro.

É indispensabile un radicale cambio di mentalità da parte di tutti i soggetti coinvolti: 

  • le istituzioni formative devono riprogettare i percorsi formativi tenendo presente anche le reali necessità delle imprese, sviluppando competenze di consulenza e supporto all’inserimento lavorativo; 
  • le imprese devono approcciare le scelte di politiche del personale in un’ottica di responsabilità sociale e sviluppo professionale delle risorse umane e non di mero contenimento dei costi; 
  • i giovani e le famiglie devono entrare in una logica di alternanza scuola-lavoro, adattarsi ad un mercato del lavoro flessibile e al life long learning.

Conclusioni

All’interno dello Studio Professionale Sara Ballerini siamo specializzati nell’Apprendistato Duale. Forniamo tutta la consulenza e la documentazione necessaria.

Questa tipologia di contratto costituisce una vera opportunità per l’azienda che può contare su una forza lavoro da plasmare secondo la propria missione aziendale e al contempo un notevole risparmio in termini economici.

Rappresenta inoltre una risorsa importante che consente al giovane apprendista di conseguire il titolo di studio previsto nel proprio percorso di studi.

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