Aggiornamenti e analisi dei bandi dal 1 Gennaio 2020

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Con il 2020, da poco iniziato, sono già molti gli aggiornamenti in merito a bandi, crediti d’imposta e bonus. In questo breve articolo verranno illustrati 3 importanti aggiornamenti: il nuovo credito d’imposta per gli investimenti, il nuovo bonus formazione 4.0 e il nuovo credito d’imposta R&S. 

Nuovo credito d’imposta per gli investimenti

Per gli investimenti in beni strumentali, con il 2020 è entrato in vigore il nuovo credito di imposta che ha preso il posto del super e iper ammortamento.
Sono agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito di imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda delle caratteristiche dell’investimento. In particolare, per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0, il bonus è pari:
– al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni;
– al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (non Industria 4.0), il credito di imposta spetta in misura pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0. In tal caso, il credito di imposta è pari al 15% del costo (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro) e risultano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. 

Possono fruire del credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, e, per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni.

Le uniche esclusioni riguardano:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, per espressa previsione normativa, la fruizione del credito spettante è  subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nuovo bonus formazione 4.0

Per accrescere le competenze delle risorse umane nel settore delle tecnologie 4.0, è disponibile anche nel 2020 il bonus formazione 4.0, rivisitato dalla legge di Bilancio 2020.

La principale novità in vigore dal 1° gennaio 2020 riguarda l’eliminazione del vincolo dell’accordo sindacale aziendale o territoriale ai fini dell’accesso al beneficio fiscale.
La misura del credito di imposta (ritoccata dalla legge di Bilancio 2020) varia in funzione della dimensione dell’impresa.

Alle piccole imprese il bonus è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Per le medie imprese, l’intensità dell’aiuto è pari 40% delle spese sostenute, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, mentre alle grandi imprese, il beneficio è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, sempre nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per tutte le imprese, la misura del credito d’imposta è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 17 ottobre 2017.

Nuovo credito d’imposta R&S

Per investimenti in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica, nel 2020 è operativo il nuovo credito di imposta istituito dalla legge di Bilancio.
Il nuovo bonus si differenzia per molteplici aspetti rispetto al credito di imposta ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. 145/2013 (riscritto dall’articolo 1, comma 35 della Legge di Stabilità 2015 e ulteriormente modificato dall’articolo 1, commi 15 e 16 della legge di Bilancio 2017 e dall’articolo 1, commi 70 e 72 della legge di Bilancio
2019), in vigore fino al 31 dicembre 2019.

La principale novità riguarda l’ambito oggettivo. Il nuovo credito di imposta ha un campo di applicazione molto più ampio. In particolare, il nuovo credito di imposta spetta a tutte le imprese che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, investono in:
1) attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
2) attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati;
3) attività di design e ideazione estetica.

Ulteriore differenza riguarda il sistema di calcolo. Il precedente credito di imposta, infatti, era basato sul metodo incrementale, ossia sull’investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (vale a dire il triennio 2012, 2013 e 2014 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), a condizione che gli investimenti del periodo di imposta per il quale si intende accedere al beneficio ammontino almeno a 30.000 euro. Il nuovo credito di imposta invece agevola tutto lo stock di investimenti (metodo “volumetrico” puro) e non è previsto nessun importo minimo di spesa ammissibile.

Cambia anche la misura del credito di imposta. Mentre per il precedente credito di imposta, in base alla disciplina in vigore nel 2019, era prevista una doppia aliquota (25% e 50% a seconda della tipologia di spesa), il nuovo credito d’imposta prevede diverse aliquote, a seconda della tipologia di attività svolta:
– 12% per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo (di cui al punto 1), fino a un massimo di 3 milioni di euro;
– 6% per le spese relative ad attività di innovazione (di cui al punto 2), elevato al 10% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (che dovranno essere individuati con un decreto del Ministro dello sviluppo economico). In entrambi i casi, il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 1,5 milioni di euro;
– 6% per le spese relative ad attività di design e ideazione estetica (di cui al punto 3), fino a un massimo di 1,5 milioni di euro.

Altra differenza riguarda la base di calcolo: ai fini del nuovo credito di imposta, infatti, le spese ammissibili devono essere assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, per il precedente credito di imposta, invece, i costi agevolabili dovevano essere considerati al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ottenuti sui medesimi
costi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E/2016 e Risoluzione n. 66/E/2016).

N.B. Per gli anni antecedenti all’anno di imposta 2020 (pertanto anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 continua a permanere, con effetto retroattivo, la normativa precedente).

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