Agevolazioni assunzioni donne: novità con la Legge di Bilancio 2021

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Come già sappiamo, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una serie di agevolazioni per le imprese in materia di assunzioni, in particolare per le “agevolazioni assunzioni donne”.

Un importante beneficio stabilito dalla legge riguarda l’assunzione di donne in stato di disoccupazione.

La legge Fornero nel 2012 aveva già previsto un importante incentivo che permetteva uno sgravio pari al 50% dei contributi. Con la nuova legge si passa invece ad uno sgravio del 100%. 

Vediamo in che modo.

Agevolazioni assunzioni donne: requisiti soggettivi delle lavoratrici

I requisiti che le donne devono possedere sono diversi a seconda che si tratti di una lavoratrice under o over 50.

Per le lavoratrici che hanno età pari o superiore ai 50 anni è sufficiente essere disoccupate da 12 mesi.

Per le lavoratrici che hanno età inferiore ai 50 anni è necessario, invece, che siano prive di un impiego retribuito da 24 mesi. 

Questo binomio vale per donne ovunque residenti, mentre per le donne residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti dell’Unione europea, è sufficiente lo stato di disoccupazione di 6 mesi.

Il requisito di disoccupazione da almeno 6 mesi vale anche per quelle donne, di qualsiasi età, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici fortemente caratterizzati da disparità di genere uomo-donna (annualmente individuati tramite decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Per la caratteristica di essere “prive di un impiego retribuito” è necessario che le lavoratrici:

  • non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
  • abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo previsto dal TUIR.
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Requisiti dei beneficiari

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo; sono invece escluse le Pubbliche Amministrazioni.

Misura dell’esonero per “agevolazioni assunzioni donne”

L’incentivo prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un importo massimo di 6000 € annui. Tale massimale viene ridotto proporzionalmente in caso di assunzione part-time.

Per contributi previdenziali si intendono non solo i contributi sociali dovuti all’Inps, ma anche i premi assicurativi dovuti all’Inail.

L’incentivo in particolare spetta per le:

  • assunzioni a tempo determinato: in questo caso la durata del periodo agevolato è pari a 12 mesi;
  • assunzioni a tempo indeterminato: per questo tipo di instaurazione di rapporto il periodo agevolato è pari a 18 mesi;
  • trasformazioni di un rapporto lavorativo agevolato in un rapporto lavorativo a tempo indeterminato: in questo caso l’agevolazione ha durata di 18 mesi dalla data di assunzione;
  • proroghe di rapporto lavorativo: in caso di proroga le agevolazioni sono riconosciute fino ad un limite complessivo di 12 mesi. 

Inoltre, l’incentivo è previsto anche per:

  • rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time);
  • rapporti di lavoro in somministrazione (sia per le assunzioni a tempo determinato, che per quelle a tempo indeterminato);
  • rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (socio lavoratore di cooperativa).

L’agevolazione non spetta invece in caso di assunzioni delle lavoratrici:

  • con contratto di apprendistato;
  • per rapporto di lavoro domestico;
  • con contratto di lavoro intermittente (a chiamata);
  • per prestazioni di lavoro occasionale.

Diritto all’esonero

Per le “agevolazioni assunzioni donne” il diritto spetta solamente alle seguenti condizioni generali:

  1. regolarità della contribuzione previdenziale (INPS, INAIL e Cassa Edile), come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  2. assenza di violazione delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  più rappresentative sul piano nazionale;
  4. applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (disciplinati dall’art. 31 del dlgs n.150).

Inoltre il datore per usufruire dell’esonero deve rispettare un presupposto fondamentale previsto dalla Legge: le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato come la differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Tale aumento è al netto del numero degli occupati, cioè dal totale degli occupati vengono dedotti i lavoratori soppressi in quello stesso periodo. 

Ai fini del calcolo dell’incremento non si considerano le assunzioni di un lavoratore il quale è andato a ricoprire un posto che si è reso vacante a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario lavorativo, licenziamento per giusta causa e/o invalidità.

Agevolazioni assunzioni donne: ulteriori condizioni

L’esonero contributivo è stato introdotto dalla Commissione Europea,

con la comunicazione recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

L’esonero, dunque, è autorizzato dalla Commissione europea stessa. 

Una volta concessa l’autorizzazione, il richiedente dovrà rispettare le ulteriori condizioni e le eventuali integrazioni successive imposte dalla Commissione.

La CE nella suddetta comunicazione ha specificato che:

  • non sia superato il limite di 1.800.000 € complessivi di aiuti concessi per singola impresa e al lordo di qualsiasi imposta o onere, oppure di 225.000€ per impresa del settore agricolo o 270.000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • tali aiuti non siano concessi alle imprese che già si trovavano in difficoltà al 31 Dicembre 2019, quindi precedentemente alla crisi epidemiologica causata da Covid-19.
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Cumulabilità con altri esoneri

La Legge di bilancio 2021 inoltre ha stabilito che l’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne lavoratrici risulti cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, purché per questi ultimi non sia già stato stabilito un divieto di cumulo con altri regimi. 

Nel caso in cui l’esonero sia cumulabile con un’altra agevolazione, il datore deve considerare che la seconda misura farà riferimento alla contribuzione dovuta “residua”, in ragione del primo esonero applicato.

Conclusioni

Ricordiamo infine che i datori di lavoro che vogliono usufruire dell’agevolazione possono fare domanda entro e non oltre il 31 Dicembre 2021, per tutte le assunzioni o trasformazioni di lavoro che intendono effettuare nel biennio 2021-2022.

Nella circolare emanata dall’Inps in data 12 Aprile, tuttavia, è stato specificato che al momento queste si trattano semplicemente di indicazioni operative. 

Per ulteriori istruzioni sulle modalità di fruizione della misura dovremmo ancora attendere la delibera definitiva della Commissione Europea.

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